Leverano D.O.C.

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zona di produzione
● in provincia di Lecce: comprende l'intero territorio amministrativo del comune di Leverano, ivi compresa la frazione del medesimo interclusa tra i comuni di Arnesano e Copertino;

base ampelografica
● bianco, passito, dolce naturale: min. 50% malvasia bianca, max. 40% vermentino, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca presenti in ambito aziendale, max. 30% della superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", con esclusione del moscato bianco e moscatello selvatico;
● con menzione del vitigno bianco: Malvasia Bianca, Chardonnay, Fiano min. 85%, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca bianca presenti in ambito aziendale, max. 15% della superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", con esclusione del moscato bianco e moscatello selvatico;
● rosato, rosso: min. 50% negroamaro, max. 40% malvasia nera di Lecce e/o montepulciano e/o sangiovese, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera presenti in ambito aziendale, max. 30% della superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico";
● con menzione del vitigno rosato, rosso, rosso superiore: Negro amaro o Negramaro min. 85% (min. 90% con la menzione "Superiore"), possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera presenti in ambito aziendale, max. 15% (max. 10% con la menzione "Superiore) della superficie iscritta allo Schedario viticolo, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico";

norme per la viticoltura
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 15 t/Ha e 10,00% vol. per il Bianco, 10,50% vol. per Rosato, Rosso, Negroamaro Rosato e Negroamaro Rosso, 13 t/Ha e 10,50% vol. per Malvasia Bianca, Chardonnay e Fiano, 10 t/Ha e 12,00% vol. per Bianco Passito e Bianco Dolce Naturale, 8 t/Ha e 12,00% vol. per Negroamaro Rosso Superiore;

norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" Rosso Riserva deve essere sottoposto a un periodo di invecchiamento di almeno 2 anni, che decorre dal l° novembre dell'anno di produzione delle uve;
● il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" Negramaro Rosso Superiore deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 12 mesi a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
● il vino a denominazione di origine controllata "Leverano" Negramaro Rosso Riserva deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento di 24 mesi, di cui almeno 6 mesi di affinamento in legno, a decorrere dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
● le uve dei vino a denominazione di origine controllata "Leverano" Rosso possono essere impiegate anche per la produzione della tipologia Novello, purché la vinificazione delle stesse sia condotta secondo la tecnica della macerazione carbonica per almeno il 50% delle uve;
● per tutte le tipologie è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate;
● per tutte le tipologie è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini dello stesso colore e varietà, ma non soggetti a invecchiamento obbligatorio, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Leverano". Il quantitativo totale di vino aggiunto non deve in ogni caso superare il 15% del volume iniziale. I vini sottoposti a colmatura non possono essere sottoposti a pratiche di taglio;
● è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;

norme per l'etichettatura
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a la denominazione di origine controllata "Leverano" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve