Gravina D.O.C.

doc_gravina

 

zona di produzione
● in provincia di Barletta-Andria-Trani: comprende parte del territorio comunale di Spinazzola;
● in provincia di Bari: comprende tutto il territorio amministrativo dei Comuni di Gravina di Puglia, Poggiorsini e parte del territorio comunale di Altamura;

base ampelografica
● bianco (anche spumante): greco min. 50%, malvasia del Chianti min. 20%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti dalle varietà fiano, verdeca, bianco di Alessano e chardonnay max. 30%;
● rosato, rosso: Montepulciano min. 40%, Primitivo min. 20%, possono concorrere alla produzione di detti vini le uve provenienti dalle varietà Aglianico, Uva di Troia, Merlot e Cabernet Sauvignon max. 30%;
● passito: malvasia 100%;

norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa, non deve essere superiore a 12 t/Ha di vigneto in coltura specializzata, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,50% vol.;

norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione;
● le operazioni di elaborazione e di presa di spuma per la produzione della DOC "Gravina" Spumante, devono essere effettuate in stabilimenti situati nell'ambito della provincia di Bari, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie in materia;
● le uve destinate alla produzione dei vini a DOC "Gravina" Passito, devono subire un leggero appassimento che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo di zuccheri riduttori non inferiore al 23%;

norme per l'etichettatura
● nella presentazione e designazione dei vini, con l'esclusione della tipologia Spumante, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve