Castel del Monte Rosso Riserva D.O.C.G.

Doc_casteldelmonte

 

zona di produzione ● in provincia di Barletta-Andria-Trani: comprende in parte i territori comunali di Andria e Trani; ● in provincia di Bari: comprende il territorio comunale di Minervino Murge e in parte i territori comunali di Bitonto, Corato, Palo del Colle, Ruvo, Terlizzi, Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto; base ampelografica ● nero di Troia min. 65%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, max. 35%, anche le uve di altri vitigni a bacca nera non aromatici, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Murgia Centrale", iscritti nel registro nazionale delle varietà di vite per uve da vino; norme per la viticoltura ● per i nuovi impianti e reimpianti sono consentite esclusivamente le forme di coltivazione ad alberello e controspalliera, fatti salvi i diritti acquisiti per altre forme di allevamento; ● i nuovi impianti e reimpianti devono essere realizzati con almeno 4.000 ceppi/Ha; ● è consentita l'irrigazione di soccorso; ● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 10 t/Ha e 12% vol.; norme per la vinificazione ● le operazioni di vinificazione, maturazione, invecchiamento e imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata; ● il vino a denominazione di origine controllata e garantita "Castel del Monte Rosso Riserva", prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno uno in legno. Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve; norme per l'etichettatura ● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata "Castel del Monte Rosso Riserva", deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;