Tavoliere delle Puglie o Tavoliere D.O.C.
zona di produzione
● in provincia di Foggia: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Apricena, Ascoli Satriano, Bovino, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Ordona, Orsara di Puglia, Orta Nova, S. Paolo di Civitate, San Severo, Stornara, Stornarella, Torremaggiore e Troia;
● in provincia di Barletta-Andria-Trani: comprende tutto il territorio amministrativo dei comuni di Barletta, S. Ferdinando di Puglia e Trinitapoli;
base ampelografica
● rosato, rosso (anche riserva): nero di Troia min. 65%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale", presenti in ambito aziendale, max. 35%;
● con menzione del vitigno rosso (anche riserva): nero di Troia min. 90%, possono concorrere alla produzione, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera, idonei alla coltivazione nella regione Puglia per la zona di produzione omogenea "Capitanata" e "Murgia Centrale", presenti in ambito aziendale, max. 10%;
norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono prevedere una densità minima di 3.500 ceppi/Ha;
● le forme di allevamento consentite sono quelle generalmente usate nella zona, ossia l'alberello e le spalliere tenute a guyot e a cordone speronato, o comunque forme atte a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. Solo per gli impianti preesistenti sono ammesse le forme di allevamento già in uso nella zona, il tendone e la pergola pugliese, con i sesti di impianto adeguati a tali forme di allevamento;
● è consentita l'irrigazione di soccorso, anche con impianti fissi;
● la resa massima di uva e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 16 t/Ha e 11,50% vol. per il Rosato, 15 t/Ha e 12,00% vol. per il Rosso 14 t/Ha e 12,50% vol. per il Nero di Troia;
norme per la vinificazione
● le operazione di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione, tuttavia è consentito che dette operazioni siano effettuate anche nell'ambito dei comuni confinanti con la zona come sopra delimitata;
● è ammessa la colmatura con un massimo del 5% di altri vini anche di altre annate, dello stesso colore e varietà, aventi diritto alla denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere";
● il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Rosso Riserva, prima dell'immissione al consumo, deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
● il vino a denominazione di origine controllata "Tavoliere delle Puglie" o "Tavoliere" Nero di Troia Riserva, prima dell'immissione al consumo deve essere sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno 2 anni di cui almeno 8 mesi in botti di legno, a decorrere dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve;
● è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;
norme per l'etichettatura
● sui recipienti di confezionamento dei vini "Tavoliere delle Puglie o Tavoliere" è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve;