Negroamaro di Terra d’Otranto D.O.C.

doc_negroamaro

 

zona di produzione
● in provincia di Lecce: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;
● in provincia di Brindisi: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;
● in provincia di Taranto: comprende tutto il territorio amministrativo della provincia;

base ampelografica
● rosato (anche spumante, frizzante), rosso (anche riserva): min. 90% negroamaro, possono concorrere, da sole o congiuntamente, anche le uve di altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione in Puglia per la zona di produzione omogenea "Salento-Arco Ionico", presenti in ambito aziendale, nella misura massima del 10%;

norme per la viticoltura
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● la resa massima di uva e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 11 t/Ha e 11,50% vol. (12,00% vol. per la versione Riserva);

norme per la vinificazione
● le operazione di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento e l'imbottigliamento, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● i vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d’Otranto", ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale, minimo di 12,00%, dopo almeno 24 mesi di invecchiamento, a partire dal 1° dicembre dell'anno della vendemmia, possono riportare in etichetta la menzione "Riserva";
● i vini a denominazione di origine controllata "Negroamaro di Terra d'Otranto" Rosso e Rosato, possono essere immessi al consumo non prima del 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta delle uve;
● per tutte le tipologie è consentito l'appassimento delle uve sulla pianta oppure su stuoie o in cassette, anche in fruttaio in condizioni di temperatura, umidità e ventilazione controllate;
● è consentito l'arricchimento, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali, con mosti concentrati ottenuti da uve dei vigneti iscritti allo Schedario viticolo della stessa denominazione di origine controllata oppure con mosto concentrato rettificato o a mezzo di concentrazione a freddo o altre tecnologie consentite. E' inoltre consentita la dolcificazione secondo la vigente normativa comunitaria e nazionale;

norme per l'etichettatura
● sui recipienti di confezionamento dei vini "Negroaqmaro di Terra d'Otranto", con l'esclusione dei vini spumanti e frizzanti, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve