Lizzano D.O.C.
zona di produzione
● in provincia di Taranto: comprende tutto il territorio dei Comuni di Faggiano, Lizzano e le isole amministrative del comune di Taranto individuate con le lettere B e C;
base ampelografica
● bianco: 40-60% trebbiano toscano, min. 30% chardonnay e/o pinot bianco, possono concorrere max. 10% malvasia lunga bianca, max. 25% sauvignon e/o bianco d'Alessano;
● rosato, rosso: 60-80% negroamaro, max. 40% montepulciano e/o sangiovese e/o pinot nero e/o bombino nero, possono concorrere malvasia nera di Brindisi e/o malvasia nera di Lecce max. 10%;
● con menzione del vitigno rossi: Malvasia Nera min. 85%, possono concorrere montepulciano e/o sangiovese e/o pinot nero max. 15%, Negroamaro (anche rosato) min. 85%, possono concorrere malvasia nera di Brindisi e/o malvasia nera di Lecce e/o montepulciano e/o sangiovese e/o pinot nero max. 15%;
norme per la viticoltura
● i nuovi impianti e reimpianti devono avere una densità minima di 3.500 ceppi/Ha;
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata non deve essere superiore a 16 t/Ha per il bianco e 14 t/Ha per tutte le altre tipologie, il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 10,00% vol. per il Bianco, 11,00% vol. per Rosato e Rosso, 11,50% vol. per Negroamaro Rosato, Negroamaro Rosso e Malvasia Nera;
norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'intero territorio dei comuni di Lizzano, Faggiano e Taranto;
● le tipologie Rosato e Rosso della denominazione di origine controllata "Lizzano" possono essere ottenuta con macerazione carbonica delle uve ed essere designate con il termine "Novello", con immissione al consumo in data non anteriore al 6 novembre dell'anno di produzione delle uve;
norme per l'etichettatura
● le tipologie Negroamaro Rosso e Malvasia Nera della denominazione di origine controllata "Lizzano" ottenute da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 12,50 e che siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 13,00, non prima del 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione delle uve, possono portare in etichetta la menzione "Superiore";
● le tipologie Bianco, Rosso e Rosato della denominazione di origine controllata "Lizzano" possono essere prodotte nel tipo "Frizzante" avente le stesse caratteristiche dei tipi tranquilli e con sovrappressione non inferiore a 1 e non superiore a 2,5 bar a 20° C in recipienti chiusi;
● le tipologie Bianco e Rosato della denominazione di origine controllata "Lizzano" possono essere utilizzate per la produzione di vini "Spumanti" secondo le norme generali di spumantizzazione da effettuarsi nell'ambito della zona prevista;
● sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini a denominazione di origine controllata "Lizzano" designati con la menzione "Novello" e "Superiore" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve