Copertino D.O.C.
zona di produzione
● in provincia di Lecce: comprende tutto il territorio amministrativo dei Comuni di Arnesano, Carmiano, Copertino e Monteroni e in parte i territori comunali di Galatina e Lequile;
base ampelografica
● rosato, rosso: min. 70% negroamaro, max. 30% malvasia nera di Brindisi e/o malvasia nera di Lecce e/o montepulciano e/o Sangiovese (quest'ultimo non deve superare il 15%);
norme per la viticoltura
● la resa massima di uva ammessa in coltura specializzata e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo devono essere di 14 t/Ha e 11,50% vol.;
norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata, tuttavia, tenendo conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei Comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona di produzione delle uve;
● per la trasformazione delle uve destinate alla produzione del vino "Copertino" Rosato deve attuarsi il tradizionale metodo di vinificazione che, in particolare, prevede lo sgrondo statico delle uve pigiate dopo una macerazione variante tra le 12 e le 24 ore. Il residuo delle uve destinate alla produzione del "Rosato", non può essere utilizzato per la preparazione del "Copertino" Rosso;
norme per l'etichettatura
● il vino "Copertino" Rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 12, qualora venga sottoposto ad un periodo d'invecchiamento di almeno 2 anni ed immesso al consumo con una gradazione alcolica complessiva minima di gradi 12,5 può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "Riserva". Il periodo d'invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve;
● sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino "Copertino" Rosso del tipo "Riserva" deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve