Primitivo di Manduria Dolce Naturale

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zona di produzione
● in provincia di Brindisi: i territori dei comuni di Erchie, Oria e Torre S. Susanna;
● in provincia di Taranto: i territori dei comuni di Avetrana, Carosino, Faggiano, Fragagnano, Leporano, Lizzano, Manduria, Maruggio, Monteparano, Pulsano, Roccaforzata, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe, Sava, Torricella e quello della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune di Taranto, intercluse nei territori dei comuni di Fragagnano e Lizzano;

base ampelografica
● primitivo 100%;

norme per la viticoltura
● per i nuovi impianti e reimpianti i sesti di impianto dovranno consentire l'allocamento di un numero di ceppi per ettaro non inferiore a 3.500, calcolato sul sesto d'impianto;
● è consentita l'irrigazione di soccorso;
● le forme di allevamento e i sistemi di potatura consentiti sono l'alberello pugliese e la controspalliera, quest'ultima potata a Guyot o cordone speronato, e dovranno garantire al capo a frutto un'altezza dal suolo non superiore a 1 metro;
● nella produzione della Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" è consentito esclusivamente l'uso di uve raccolte nella prima fruttificazione (grappoli), mentre sono da escludersi espressamente quelle provenienti dalle "femminelle"(racemi);
● la resa massima di uva in coltura specializzata non deve essere superiore a 7 t/Ha e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo deve essere di 16% vol.;

norme per la vinificazione
● le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini devono essere effettuate all'interno della zona di produzione;
● le uve possono essere sottoposte a pratiche di appassimento sulla pianta e/o su graticci e/o in cassette all'aperto o in locali anche dotati di sistemi per il controllo di temperatura e/o umidità e/o di ventilazione forzata;
● è vietato l'arricchimento dei mosti e dei vini;
● il vino a Denominazione di Origine Controllata e Garantita "Primitivo di Manduria Dolce Naturale" non può essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve;

norme per l'etichettatura
● l'indicazione dell'annata di produzione delle uve in etichetta è obbligatoria